Art. 28.
(Conserve di funghi).

      1. I funghi delle specie elencate nell'allegato III annesso alla presente legge possono essere conservati sott'olio, sott'aceto,

 

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in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
      2. L'elenco di cui all'allegato III annesso alla presente legge può essere modificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da Paesi dell'Unione europea o da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
      4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 devono essere sottoposti a trattamenti termici idonei, per tempi e temperatura, ad inattivare le spore del Clostridium botulinum o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore del Clostridium botulinum.
      5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
      6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.